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Jack Schoenmakers

Jack Schoenmakers

“Bisogna essere in due per ballare il tango

Jack Schoenmakers è avvocato dal 1986 e ha quindi una vasta esperienza in diversi settori del diritto. Jack si è specializzato in diritto di famiglia (internazionale) (International Family Law). Come avvocato, si occupa di divorzi nazionali e internazionali, di custodia e di accesso. Fornisce inoltre consulenza e contenzioso nel campo della sottrazione internazionale di minori. È quindi molto attivo in questo campo. In questo campo, Jack dispone di una vasta rete di avvocati e referenti sia in patria che all’estero. Lavora quotidianamente nel campo della sottrazione di minori e assiste clienti in patria e all’estero.

Jack Schoenmakers è membro dell’associazione Associazione degli avvocati specializzati in sottrazione internazionale di minori (D.I.A.L., Associazione olandese degli avvocati specializzati in sottrazione internazionale di minori).. Qui è stato in precedenza presidente. Questa associazione è composta da avvocati indipendenti specializzati, tra l’altro, nella sottrazione internazionale di minori.

Nel tempo libero, Jack è uno sportivo attivo: corre, va in bicicletta, gioca a tennis e a padel. La Spagna e la cultura spagnola sono la sua passione. Si reca regolarmente in Spagna, anche per il suo lavoro e per il Gimbrere Legal.

Come avvocato, Jack Schoenmakers è stato coinvolto nei seguenti procedimenti:

Sottrazione internazionale di minori: India – Paesi Bassi

Accolta la richiesta del padre di essere accompagnato in Olanda dall’India. Il tribunale ha concluso che dall’atto non si può presumere che il padre abbia dato il permesso alla madre di stabilirsi permanentemente con il bambino in India. Il ricorso della madre sui motivi di rifiuto (dimissioni e condizioni intollerabili) non viene accolto.

Diritto delle persone e diritto di famiglia: controversia in materia di pignoramento

Il Tribunale distrettuale dell’Aia e la Corte d’appello avevano precedentemente ordinato il ritorno del minore nelle Filippine in un caso di sottrazione internazionale di minori. Ora c’è una controversia di esecuzione in un procedimento interlocutorio sulla restituzione. Il tribunale interinale ordina il rinvio a giudizio e applica una sanzione pecuniaria. Le restrizioni di viaggio dovute alla corona, in considerazione della pandemia di corona in corso da quasi due anni, sono considerate dal tribunale tra le possibili difficoltà pratiche del rientro effettivo.

Rapimento internazionale di minori: Siria – Paesi Bassi

La madre dovrebbe riportare i bambini nei Paesi Bassi dalla Siria, dove attualmente risiede.

Persone e diritto di famiglia: rientro del minore in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione di minori

Determinazione autonoma della residenza abituale di un minore in base alla sentenza della CGUE Mercredi v Chaffe. Motivi di rifiuto articolo 13 HKOV 1980: nessuna opposizione minore.

Sottrazione internazionale di minori: Spagna – Paesi Bassi

Il tribunale conclude che il trasferimento del minore dalla Spagna ai Paesi Bassi è illegittimo, poiché non è stato dimostrato che la madre abbia acconsentito o acconsentito al soggiorno del minore nei Paesi Bassi per più di un mese. Il padre si appella al motivo di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), non ha successo. Secondo il tribunale, il padre non ha provato, o non ha provato in modo sufficiente, che la madre abbia mai acconsentito o acconsentito alla residenza permanente del minore nei Paesi Bassi.

Non ha successo nemmeno il ricorso del padre al motivo di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b). Secondo il tribunale, le preoccupazioni esistenti non sono tali da esporre il minore a pericoli fisici o mentali al momento del ritorno, o da metterlo in qualsiasi altra condizione insopportabile. Le preoccupazioni esistenti sulla minore erano all’attenzione delle autorità spagnole ben prima della sua partenza per i Paesi Bassi e c’è stata, e c’è, un’intensa interferenza da parte di varie agenzie di cura e assistenza in Spagna.

La premessa fondamentale della Convenzione è che il minore deve essere restituito al Paese in cui risiede abitualmente e che lì devono essere adottate misure adeguate. Diverse agenzie di cura e assistenza in Spagna sono coinvolte con la madre e il minore, e il tribunale presume che l’assistenza in Spagna sarà ripresa una volta che il minore sarà tornato in Spagna. Infine, il tribunale ha ritenuto che il padre non avesse sufficientemente motivato il motivo di rifiuto di cui all’articolo 20 della Convenzione. Il tribunale ordina il ritorno del minore in Spagna. Le spese di contenzioso saranno compensate.

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